Somministrazione farmaci a scuola

La problematica della somministrazione dei farmaci in orario scolastico interessa gli alunni affetti da patologie per le quali risulta, sulla base della certificazione del medico curante, indispensabile assumere la terapia nelle ore della frequenza scolastica.

Malattie croniche
(patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad esempio asma o diabete)

Si somministrano farmaci prescritti con l'indicazione circa orario, posologia e modalità di somministrazione.

Urgenze prevedibili
(patologie croniche note che possono comportare fatti acuti, ad esempio asma, diabete, epilessia)

Si somministrano i farmaci prescritti con l'indicazione circa le circostanze (descrizioni dei sintomi) che richiedono la somministrazione, posologia e modalità.

Le urgenze non prevedibili rientrano nelle procedure di pronto soccorso e non richiedono la somministrazione di farmaci.

La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da chi esercita la potestà genitoriale, dietro presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di somministrazione, conservazione del farmaco).

Dal punto di vista giuridico, nel 2005 sono state emanate le raccomandazioni congiunte Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Ministero della Salute per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

L'articolo 3 del documento indica i soggetti coinvolti per le varie professionalità, a seconda delle proprie responsabilità ed interventi:

  • Le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale.
  • La scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA.
  • I servizi sanitari: medici di base e Ats Brianza (ex ASL Lecco) competenti per territorio.
  • Gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni, come ad esempio la Croce Rossa Italiana e le Unità mobili di strada.

Il Ministero della salute partecipa dal settembre 2012 al Comitato Paritetico Nazionale per le "Malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola" istituito presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che ha il compito di elaborare le linee guida e di azione nazionale per la definizione di protocolli operativi finalizzati all’assistenza di studenti che hanno questa necessità.

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