Richiesta certificato INPS malattia

Le persone che lavorano, in caso di malattie che rendano opportuna a giudizio del medico un'assenza dal lavoro, potranno richiedere un certificato per la malattia in corso (cioè i giorni di assenza previsti dal medico come necessari per raggiungere la guarigione) che sono emessi, per l'INPS, in via telematica.

L'invio telematico effettuato dal medico elimina l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia alla propria azienda, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità al proprio datore di lavoro, per i successivi controlli medico-fiscali.

Ai fini della giustificazione di assenza, il certificato di malattia deve essere emesso il primo giorno di assenza dal lavoro.

Il certificato può essere rilasciato solamente all'interessato e solo in sua presenza.

Il medico, dopo avere visitato il lavoratore ed avere inserito l'indirizzo della reperibilità, inoltra la certificazione all'INPS e comunica allo stesso il numero di protocollo ricevuto dall'INPS che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro.

Il certificato è rilasciato dal medico curante nei giorni feriali, dal medico di continuità assistenziale del GMV al Sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, dalla Guardia Medica nei giorni prefestivi e festivi, dall'Ospedale per le giornate passate in regime di ricovero.

Orari visite fiscali, vincolo reperibilità

Dipendenti privati:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Dipendenti Statali/Insegnanti/Lavoratori Pubblica Amministrazione/Lavoratori degli Enti Locali/Vigili del Fuoco/Polizia di Stato/Asl/Militari (Carabinieri ecc.):
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio precedentemente comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità sussiste 7 giorni su 7 comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.

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